La manovra di Bilancio 2019, in continuità con le normative precedenti, contiene diversi commi che rafforzano le misure a favore delle zone a rischio sismico. L'attenzione ai rischi e alla prevenzione si è risollevata in occasione della recente eruzione dell'Etna in Sicilia e lo strumento del Sismabonus resta ad oggi uno strumento potente non ancora utilizzato a dovere.
Il Sismabonus è una detrazione d'imposta rivolta ai contribuenti irpef e Ires per la messa in sicurezza statica degli immobili a destinazione produttività e delle abitazioni situate in zone ad rischio sismico (livello 1,2,3, di fatto nella maggior parte del territorio italiano). Il meccanismo dell'agevolazione è stato ridisegnato dalla Legge di Bilancio del 2017, prevedendo oltre all'agevolazione di base (ribassata al 50%) ha però introdotto i maxi bonus dal 70 all'85% per chi volontariamente decide di intervenire in termini di prevenzione sismica sulla propria abitazione privata, spalmando inoltre la detrazione in cinque anni anzichè in dieci. L'incentivo statale vale su tutte le spese sostenute entro il 2021 per questo genere di interventi.
Per prima cosa è necessario individuare in quale delle otto classi di rischio rientra la propria abitazione; questo perchè per ottenere la maxi detrazione fino all'85% è necessario dimostrare di poter migliorare la classe di rischio di una o due posizioni. La scala della gradazione di rischio va da G ad A+ ed è stata definita dal DM Infrastrutture del 28 febbraio 2017, dove sono indicati nuovi criteri di classificazione.
Poiché spesso i lavori per questo tipo di interventi sono economicamente ingenti, un rimedio utile è quello della cessione del credito di imposta: le imprese edili o i soggetti privati che realizzano l'intervento cedono i crediti alle grandi utilities attraverso piattaforme dedicate come quella di ANCE- Deloitte; queste li acquistano in cambio di immediata fornitura di liquidità, permettendo a chi commissioni gli interventi un grande risparmio. Si deve tenere conto però che la cessione è possibile solo sugli interventi su parti comuni condominiali.